D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
Art. 179.
[1] Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
[2] Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.